Voucher, per quelli circolanti valgono le norme precedenti

Voucher, per quelli circolanti valgono le norme precedenti

(Imagoeconomica)
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Ai voucher acquistati entro lo scorso 17 settembre e ancora in circolazione, validi fino al 31 dicembre 2017, per tutto il periodo transitorio andranno applicate «le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto».

Lo chiarito il Lavoro in una nota pubblicata stamane sul sito ministeriale. Il problema era sorto dopo la decisione di eliminare i voucher lavoro effettuata in tempi rapidissimi con il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, che al primo primo comma dell’articolo 1 ha stabilito l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Il decreto che aveva cancellato i buoni lavoro, infatti, non aveva nel contempo chiarito il regime applicabile a quelli ancora circolanti e utilizzabili per tutto il 2017, una mancanza a cui probabilmente si riparerà in maniera definitiva in sede di legge di conversione del Dl 25/17.

Colpo di spugna sui voucher, ora rischio esplosione lavoro nero

Si ricorda che i voucher sono stati introdotti come strumento di remunerazione per il lavoro accessorio, garantendo al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale Inps e quella assicurativa Inail. In buona sostanza, le prestazioni lavorative “coperte” sono quelle non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, che più facilmente potrebbero collocarsi al di fuori della legalità. L’ambito applicativo dei voucher è ormai diventato molto ampio, andando dal settore agricolo a quello commerciale, dai servizi al turismo e – nel caso delle famiglie – dalla remunerazione della baby sitter agli emolumenti per la domestica piuttosto che per il giardiniere.

Per contratto di lavoro accessorio si intende, a sua volta, l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7mila euro netti (9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore sono più restrittive e non possono eccedere il limite di 2mila euro nell’anno civile per ciascun lavoratore.

Nel corso del tempo le modalità di utilizzo dei buoni lavoro sono state modificate per evitare possibili abusi: il Dlgs 185/2016, in particolare, ha previsto a carico delle imprese (ma non delle famiglie) una nuova comunicazione obbligatoria da inviare almeno 60 minuti prima dell’utilizzo dei buoni lavoro e una specifica sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro per ogni rapporto di lavoro non comunicato. Nella notifica vanno indicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno, ora di inizio e fine della prestazione (per il settore agricolo l’attività può essere svolta nell’arco di 3 giorni).

Voucher, per quelli circolanti valgono le norme precedentiultima modifica: 2017-03-22T19:48:55+01:00da ugo565
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